Agevolazioni per accesso al credito

Finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – Istituzione del prodotto MEDM

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 13, comma 1, lett. m), e le successive modificazioni , hanno istituito una forma speciale di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, che beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia ex l. 662/96 nella misura del 90% dell’importo erogato.

Chi può accedere alla garanzia

Per accedere a tale tipologia di finanziamento, il richiedente, alla data del 31.01.2020, non deve essere già classificato dalla Banca tra le “inadempienze probabili” o tra le “esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni” e non deve detenere nel sistema esposizioni classificate tra le “sofferenze”;

Il perimetro dei finanziamenti ammissibili alla garanzia di cui alla lett. m) è stato ampliato, potendo ora beneficiare della garanzia del Fondo, nella misura del 90%, anche quelli erogati in favore di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Non possono accedere alla garanzia i soggetti che detengono nel sistema esposizioni classificate come sofferenze.

Possono invece accedere alla garanzia i beneficiari che, alla data della richiesta della garanzia, presentano esposizioni classificate dalla Banca come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, purché tale classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; inoltre, l’accesso alla garanzia di cui alla lett. m) è consentito a beneficiari che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ma a condizione che, alla data di richiesta del finanziamento, dette esposizioni non siano più classificate tra quelle deteriorate.

Limite del finanziamento

Il limite di importo del finanziamento ammissibile alla garanzia è stato rivisto ed ora esso non può risultare superiore, alternativamente, a:

  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario;
  2. il 25% del fatturato totale del beneficiario;

come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore ad euro 30.000.

Come presentare la domanda

Per presentare domanda il cliente deve inviare alla Banca, anche a mezzo mail, la seguente documentazione:

  • Domanda di finanziamento debitamente compilata e sottoscritta (cfr. Allegato 1-BPC  Domanda di finanziamento)
  • Allegato 4-bis ex Legge di Conversione
  • Copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;
  • Ultimo bilancio depositato (se trattasi di società di capitali) o ultima dichiarazione fiscale presentata (se trattasi di società di persone, imprese individuali o liberi professionisti); solo per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è ammissibile, in alternativa al bilancio depositato e alla dichiarazione fiscale, la presentazione di una DSAN con la quale venga autocertificato il totale dei ricavi realizzato nell'ultimo esercizio;
  • Certificato di attribuzione partita Iva, nel caso in cui il richiedente eserciti un’attività non tenuta all'iscrizione in CCIAA (ad esempio, svolgimento di attività libero-professionale).

Puoi inviare la tua richiesta anche tramite mail.

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