Moratorie per il credito

Emergenza COVID-19 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese.

Tra gli interventi a sostegno dell’economia reale emanati dal Governo Italiano con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “decreto Cura Italia”, il comma 2 dell’art. 56 detta misure di sostegno finanziario in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia Covid-19, che non detenevano alla data del 17 marzo 2020 esposizioni creditizie classificate come deteriorate (NPL).

Per tali imprese è possibile chiedere la sospensione di mutui e finanziamenti. Il provvedimento è estensivamente applicabile anche nei confronti delle operazioni che godono della garanzia del Fondo ex l. 662/96, purché, alla data del 17.03.2020, non risultino classificate dalla banca tra le esposizioni non performing.

Le misure stabilite al comma 2 dell’art. 56 del Decreto Cura Italia sono, in dettaglio, le seguenti:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
La Banca non può revocare, fino al 30 settembre 2020, neanche parzialmente, le aperture di credito concesse ‘a revoca’ e gli affidamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
I contratti di apertura di credito a scadenza determinata (sotto qualsiasi forma concessi) ed i finanziamenti bullet aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020, possono essere prorogati al 30 settembre 2020, senza formalità e senza modifiche alle vigenti condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, …., il pagamento delle rate … in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate …oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

In mancanza di una scelta espressa da parte dell’impresa, la Banca accorda la sospensione per l’intera rata in scadenza, fermo restando la facoltà dell’impresa di richiedere il pagamento delle quote interessi alle originarie scadenze mensili. La quota capitale delle rate oggetto di sospensione viene spalmata sull’intera durata residua del piano di ammortamento. Terminato il periodo di sospensione, il piano di ammortamento riprenderà da dove era stato sospeso, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale del prestito; gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati attraverso una proporzionale maggiorazione delle prime 12 rate scadenti alla ripresa del piano di ammortamento dopo la sospensione. Resta la facoltà dell’impresa di richiedere l’applicazione della sospensione limitata alla sola quota capitale, così come di poter richiedere il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione in un periodo di tempo più breve dei 12 mesi previsti.

Qualora la residua durata del piano di ammortamento sia inferiore a 12 mesi, il rimborso avverrà nel minor periodo di durata residua del piano stesso.

Come presentare la domanda

Per richiedere questa agevolazione, l’impresa può presentare domanda in forma libera su carta intestata dell’impresa corredata da DSAN la quale autocertifichi di essere una micro, piccola o media impresa o una PMI avente sede in Italia e di aver subito in via temporanea, carenze di liquidità a causa dell’epidemia da Covid-19 o può compilare il modulo allegato.

L’importo finanziabile – così come disposto dal decreto – è pari al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata e, comunque, non superiore ad euro 25.000.

Scarica qui il modulo di domanda Allegato – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

Puoi inviare la tua richiesta anche tramite mail.

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