Sospensione mutui e prestiti

Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid-19.

La Banca Popolare del Cassinate ha aderito all’Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale sottoscritto il 21 aprile 2020 tra l’ABI e numerose associazioni di difesa dei diritti dei consumatori.

Chi può richiedere la sospensione del pagamento delle quote capitale

  • I titolari di mutui con ipoteca iscritta su immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
  • i titolari di operazioni già classificate nel credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020, ovvero per le quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione contrattuale o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
  • i titolari di finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che possono motivare la richiesta di sospensione, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Non possono richiedere la sospensione

  • I titolari di mutui con ipoteca iscritta su immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
  • i titolari di operazioni già classificate nel credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020, ovvero per le quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione contrattuale o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
  • i titolari di finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che possono motivare la richiesta di sospensione, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
  • i titolari di finanziamenti che abbiano usufruito di precedenti misure di sospensione, a condizione che il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti dal piano di ammortamento.

Per quanto tempo dura la sospensione

La sospensione opera, su richiesta dell’intestatario, per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei diversi periodi di sospensioni non risulti comunque superiore a 12 mesi; la sospensione si applica anche alle rate scadute dopo il 31 gennaio 2020 e rimaste impagate; durante il periodo di sospensione decorrono interessi, calcolati al tasso contrattuale sul debito residuo, da rimborsarsi alle scadenze originarie.

La sospensione non determina l’applicazione di commissioni né di interessi di mora; al termine del periodo di sospensione o alla richiesta di riavvio presentata dal cliente, il piano di ammortamento riprende la sua naturale progressione con corrispondente allungamento della durata per un periodo pari a quello della sospensione applicata.

Entro quando presentare la richiesta

La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2020, avvalendosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato), sottoscritta da tutti i cointestatari e i garanti del finanziamento;

Quante volte può essere richiesta?

La misura può essere invocata al verificarsi, entro due anni dalla data di presentazione della domanda, di uno degli eventi di seguito elencati con riferimento ad uno dei cointestatari:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
d) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

e) per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • per gli eventi individuati ai precedenti punti a) e b), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa;
  • per gli eventi di cui al precedente punto c), idonea documentazione attestante la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato;
  • per l’evento morte, semplice autocertificazione del cointestatario e/o degli eredi;
  • per l’insorgenza delle condizioni di non autosufficienza, copia del certificato rilasciato dalla competente commissione ASL che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero invalido civile in misura pari o superiore all’80%;
  • per l’evento di cui al precedente punto e), è sufficiente qualsiasi documentazione comprovante l’avvenuta riduzione del fatturato medio giornaliero tra i due periodi presi in considerazione.

Scarica qui il modulo di richiesta.

La richiesta può essere inviata anche tramite mail alla propria filiale di riferimento.

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