Fondo per la sospensione dei mutui prima casa

Sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo per acquisto prima casa.

A seguito dell’emergenza Covid-19 e dei provvedimenti emanati dal Governo, i privati possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi così come previsto dal Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa (c.d. Fondo ‘Gasparrini’).

Chi può richiedere la sospensione?

Possono richiedere tale agevolazione:

  • proprietari dell’immobile oggetto di mutuo, il quale non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 e che, alla data di presentazione della domanda di sospensione, deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;
  • titolari di mutuo ipotecario di importo erogato non superiore ad euro 400.000, in ammortamento da almeno un anno, contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. Possono essere inclusi anche i mutui stipulati per finalità plurime, quali la ristrutturazione e la liquidità, a condizione che esse siano concomitanti con l’ipotesi di acquisto dell’abitazione principale;
  • titolari di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 30.000.

Per quale motivo può essere richiesta?

La sospensione può essere richiesta dai soggetti che si trovino in una temporanea situazione di impossibilità a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale; in particolare, il mutuatario (anche uno solo dei soggetti titolari del mutuo) successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del codice di procedura civile.
Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;

d) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi, corrispondente, in questa seconda ipotesi, ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Entro quando può essere richiesta?

Fino al 17 dicembre 2020 la sospensione può essere richiesta anche da lavoratori autonomi e liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

Inoltre, fino al 17 dicembre 2020, non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Fino al 9 gennaio 2021 l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

Per quali motivazioni non può essere richiesta?

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • se è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno o più degli eventi anzidetti che possono costituire motivo di richiesta della sospensione, a condizione che tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Quante volte può essere richiesta?

La sospensione può essere richiesta non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi; se l’evento giustificativo della richiesta è la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente punto d), la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa anche per più di due volte e comunque per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata pari o superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

E’ possibile ottenere una nuova sospensione anche qualora sia stata concessa una precedente sospensione, purché il mutuo risulti in regolare ammortamento da almeno tre mesi.

La Banca, dopo aver acquisto la documentazione, ne verifica la completezza e la regolarità formale e la inoltra al Gestore del Fondo (Consap s.p.a.), che ne valuterà l’ammissibilità e concederà l’autorizzazione alla sospensione entro il termine di 15 giorni.

Scarica qui il modulo di richiesta.

La richiesta può essere inviata anche tramite mail alla propria filiale di riferimento.

Per maggiori informazioni sul fondo clicca qui.

FAQ

Visita la sezione covid-19 e scopri tutte le opportunità per fronteggiare l’emergenza Coronavirus