TRASPARENZA | Reclami

La Banca Popolare del Cassinate ha aderito all'accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami per la finalità di tutela della clientela nell'ambito dei rapporti che essa intrattiene con le banche e gli intermediari finanziari, al fine di dirimere qualunque controversia derivante da contratti o servizi bancari o finanziari, avente ad oggetto rilievi circa i comportamenti od omissioni della banca ed il modo in cui essa abbia gestito operazioni o servizi.

La presentazione del reclamo presso la propria banca è un atto necessario per la presentazione del successivo ricorso all’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Ufficio Reclami della Banca Popolare del Cassinate

Indirizzo: Piazza A. Diaz n. 14 – 03043 Cassino (FR)

Telefono: 0776 317312

Fax: 0776 317420

Mail: ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it

“Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”

L’ “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”, che ha il compito di dirimere in sede stragiudiziale le controversie tra banche e clienti, che non abbiano trovato soluzione per mezzo dell’Ufficio Reclami.
I clienti possono presentare ricorso all’ ABF per le controversie insorte con la propria banca purché:

  1. il cliente abbia già presentato reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della banca;
  2. il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dalla prestazione di servizi bancari o finanziari;
  3. non si tratti di controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento che rientrano nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
  4. il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo alla banca;
  5. non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso ovvero la risposta sia stata insoddisfacente;
  6. abbia ad oggetto la richiesta della corresponsione di una somma di danaro non superiore a euro 100.000,00;
  7. non si tratti di controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

Non possono inoltre essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.

Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura di conciliazione già intrapresa; in questo caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

“Arbitro per le Controversie Finanziarie” o “ACF”

Dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE.

Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie).

L'ACF intende fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti uno strumento alternativo, agile ed efficiente per risolvere le controversie, senza dover adire la via giudiziaria.

L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

L'attività dell'ACF si caratterizza per la totale gratuità dei ricorsi per i risparmiatori, nonché per la rapidità delle decisioni, che saranno prese entro sei mesi e che, quando l'ACF riconoscerà le ragioni dei risparmiatori, stabiliranno i risarcimenti da pagare da parte degli intermediari.

L'ACF offre la possibilità di presentare il ricorso online. Dopo la registrazione è fornito accesso ad un'area riservata e la piattaforma informatica guiderà gli utenti, passo dopo passo, nell'inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze e indicando i documenti da caricare

GUIDE E DOCUMENTI UTILI

Link utili

Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami